10 Maggio 2022
La Direttiva PED 2014/68/UE, recepita in Italia con D.Lgs. n°26 del 15/02/2016, definisce 4 categorie di pericolosità più una di esclusione. Queste categorie vengono definite da apposite tabelle sulla base del tipo di fluido, della tensione di vapore calcolata alla temperatura massima e del prodotto pressione x volume. Quando uno scambiatore rientra in una delle quattro categorie sopracitate, (I, II, III, IV) deve essere marcato CE, altrimenti rientra nelle esclusioni definite dall’articolo 4 paragrafo 3 e non deve essere marcato CE.